Come si fa una nota di credito

La nota di credito e la nota di debito costituiscono due fattispecie di note di variazione. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a una fattura integrativa, emessa quando, successivamente all’emissione o registrazione della fattura originaria, si sono verificate variazioni di quanto fatturato o registrato.

Note di credito

Mediante la nota di accredito (o di credito) vengono stornati, completamente o in parte, gli importi indicati in una precedente fattura emessa in relazione alla prestazione di un servizio o alla fornitura di un bene. Generalmente la nota di credito viene utilizzata:
1. in presenza di un errore nel calcolo dell’imposta, nella base imponibile o nell’applicazione dell’aliquota iva;
2. quando c’è necessità di applicare al cliente uno sconto non riportato in fattura;
3. in caso di rescissione o annullamento di un contratto.

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Note di debito

Mediante lo strumento della nota di debito, invece, viene riportato un aumento dell’imponibile e della rispettiva imposta. Questo avviene in caso di:
1. errori nel calcolo dell’imposta, nella base imponibile o nell’applicazione dell’aliquota iva;
2. inesattezze di varia natura occorse dopo l’emissione e registrazione della fattura.

Cosa dice la normativa

Le note di credito e di debito sono regolate dall’articolo 26 del DpR n. 633/72 che prevede una serie di regole e adempimenti. Eccole:
1. deve essere emessa entro un anno dalla data della fattura, anche se esistono dei casi in cui il limite può essere superato: ad esempio in caso di annullamento, revoca o risoluzione della prestazione professionale o della cessione, per uno sconto in fattura previsto da specifica clausola scritta concordata in precedenza tra le parti o per mancato pagamento della fattura o del lavoro e successivo decreto ingiuntivo non andato a buon fine. Importante notare la differenza con la nota di debito. Trattandosi di un aumento di imposta per l’Erario, questa non ha limiti temporali di emissione;
2. deve presentare le stesse caratteristiche di una normale fattura: oltre a riportare data e numerazione, deve anche essere emessa con riferimento alla fattura originaria per la differenza dell’importo sbagliato, per l’abbuono o per lo sconto concesso;
3. va registrata nei registri iva e nel libro giornale seguendo le stesse modalità e tempistiche delle classiche fatture.

Ulteriori obblighi

L’emissione della nota di credito, con conseguente recupero di iva, non è obbligatoria, in quanto l’eventuale omissione non genera un danno nei confronti dell’Erario. Il contribuente, infatti, esercita mediante questo strumento il diritto di rettificare una fattura emessa con un imponibile e/o un’imposta superiore a quelli corretti. Se però l’errore non viene corretto con l’emissione di un’opportuna nota di credito, il contribuente rischia una pesante sanzione in caso di accertamento fiscale, che può essere evitata regolarizzando la sua posizione con il ravvedimento operoso. Inoltre, per le note di credito superiori a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo solo quando la correzione, lo storno o l’annullamento riguarda una fattura fiscale con obbligo di marca da bollo. Resta il fatto che per evitare gli errori che impongono all’azienda correzioni tramite note di variazione, di credito o di debito, è sempre consigliabile predisporre una pro forma prima dell’emissione della fattura: in questo modo cliente e fornitore hanno tempo e modo di verificare l’esattezza degli importi.

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