A chi conviene il Regime dei minimi

Dal primo gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo Regime forfettario per le partite Iva, che sostituirà l’attuale Regime dei minimi per autonomi e mini imprese. Ma a chi conviene il nuovo regime? Dipende da diversi fattori, tra i quali il tipo di attività, le previsioni di fatturato, i tetti di spesa per personale dipendente e beni strumentali, la deducibilità dei costi. Vediamoli insieme.

Regime dei minimi e Regime forfettario 

Seppur a grandi linee, aprire la partita iva con il nuovo regime sembra essere meno conveniente che in passato per i professionisti a basso reddito, tra i quali rientrano un gran numero di giovani. Ma occorre valutare caso per caso. Per un libero professionista in possesso di un reddito di 15mila euro (tetto massimo fissato per la permanenza dei lavoratori autonomi nel Regime dei minimi 2015) il nuovo regime forfettario non è ad esempio conveniente rispetto al regime fiscale ordinario. Quest’ultimo prevede infatti una detrazione d’imposta per lavoro autonomo pari a 952 euro, per un’incidenza fiscale pari al 13,6 per cento invece del 15 previsto dal nuovo regime. E questo senza considerare che, esercitando l’opzione, si perderebbero anche i vantaggi in termini di detrazioni iva sugli acquisti che di oneri detraibili e deducibili. Del resto il Regime forfettario non sarebbe conveniente nemmeno se confrontato con il Regime dei minimi attualmente in vigore, vista l’aliquota decisamente più bassa di quest’ultimo.

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A chi conviene

Al contrario, il nuovo regime potrebbe essere conveniente per:
1. un’impresa commerciale con fatturato massimo di 40mla euro e con pochi costi sostenuti: il fatturato viene infatti ridotto considerevolmente (40 per cento) e poi tassato con l’aliquota forfettaria;
2. i dipendenti e pensionati che esercitano il lavoro autonomo come seconda attività: l’aliquota forfettaria del 15 per cento applicata al solo reddito da lavoro autonomo sarà comunque inferiore al regime ordinario applicato alla totalità dei redditi.

Un esempio pratico

Occorre infine considerare che il nuovo regime prevede comunque un tetto di spesa superiore per acquisto di beni strumentali e introduce la possibilità di sostenere costi per il personale dipendente, seppur contenuti. In ogni caso se la stima dei ricavi in corso d’anno rientra nei limiti previsti dal nuovo forfait, la norma prevede il passaggio dal vecchio regime al nuovo. Il contribuente a partita iva che a fine 2014 applica l’aliquota al 5 per cento e prevede di non rientrare nei nuovi limiti di reddito può sicuramente continuare ad applicare il vecchio regime fino al suo scadere. C’è però una variabile da considerare: alle nuove attività il forfait concede di abbattere l’imponibile di un terzo per tre anni. Facciamo un esempio: un professionista guadagna 23mila euro e ha appena aperto una partita iva. Applicando il coefficiente del 78 per cento ottiene un imponibile di 17.940 euro, superiore al tetto di 15mila consentito ma abbattendolo di un terzo rientra nel nuovo regime.

Differenze rispetto a oggi

A tal proposito occorre però valutare un altro aspetto: chi calcola il reddito a forfait secondo il nuovo regime (solo sul fatturato), difficilmente potrà azzerare l’imponibile, anche considerando l’abbattimento di un terzo per i primi tre anni. Oggi invece l’imponibile è dato dalla differenza tra costi e ricavi e quindi un contribuente minimo che sostiene molte spese, magari perché in fase di start up, può arrivare ad azzerarlo. Con ogni probabilità quindi l’unica vera alternativa al nuovo Regime forfettario sarà proprio l’attuale Regime dei minimi, cancellato dalla Legge di stabilità ma valido per chi vi si trova già oggi o per chi decide di aprire una partita Iva entro la fine del 2014 fino alla sua naturale scadenza. Vale infine la pena ricordare che ai contribuenti minimi è consentito un graduale passaggio al nuovo regime. Chi nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 adottano il Regime dei minimi potrà continuare a beneficiarne per il periodo restante fino al completamento dei cinque anni previsti e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

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