Prevista per importi non superiori a 100 euro, la nuova fattura semplificata è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 12/2013.
La fattura semplificata
E’ stato l’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, a introdurre la nuova disciplina sulla fattura semplificata, inserita nel nuovo articolo 21-bis del decreto Iva. La norma in questione prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché quella rettificativa, possa essere emessa in modalità semplificata.
Gli elementi identificativi
La fattura in questione deve recare però almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti ( in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento);
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Come identificare il cessionario/committente
Con la fattura semplificata il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. Se poi il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente avviene indicando i predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale.
Operazioni escluse dalla fatturazione semplificata
La fattura semplificata, precisa l’Agenzia delle entrate, non può essere ammessa per:
– le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;
– le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
L’importo massimo della fattura semplificata
La fattura semplificata può essere emessa per un importo massimo di 100 euro che, con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, può essere elevato fino a 400 euro e che può essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative, ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle stesse.